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Mozione del Gruppo Consiliare
 
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
GENERALI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE E DISPOSIZIONI CONGIUNTE IN MATERIA
IGIENICO SANITARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA.
 
Premesso
che ai fini dell'assunzione della qualità di residente deve manifestarsi, nell'arco temporale minimo
richiesto, almeno una delle seguenti condizioni:
 
-   iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
 
-   residenza, da intendersi, secondo la definizione datane dall'articolo 43, comma 2, del Codice civile, come luogo di dimora abituale della persona entro i confini nazionali;
 
-   che la giurisprudenza civilistica in proposito ha sancito che "la residenza è determinata    dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente nel primo elemento";
 
- che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione
approvato con D.P.R 30 maggio 1989, n. 223, prevedono l’obbligo di registrare nell’anagrafe    della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune;
 
- che l’art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive
modifiche ed integrazioni, stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in
possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini
italiani;
 
- che l’art. 15 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286) prevede
che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico
della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 mangio 1989, n.
223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;
 
- che l’art. 6, comma 5 del medesimo D. Lgs 286/2007, stabilisce che per le verifiche previste dallo
stesso T.U. sulla disciplina dell’immigrazione o dal regolamento di attuazione, l’autorità di pubblica
sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi nel territorio dello Stato;
 
- che il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri” prevede all’art. 7 che il cittadino dell’unione ha diritto di soggiornare nel
territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a
carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno oltre a disporre di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque a coprire tutti i rischi nel territorio
nazionale;
c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un
corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari sufficienti risorse
economiche per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di
soggiorno;
- che il medesimo Decreto Legislativo n. 30/2007, all’art. 9 nello stabilire le formalità amministrative
per i cittadini dell’Unione e dei loro familiari, prevede che al cittadino dell’Unione che intende
soggiornare in Italia, ai sensi dell’art. 7 della stessa legge per un periodo superiore a tre mesi, si applica
la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
- che il comma 3° del citato art. 9 del D. Lgs. 30/2007 crea un distinguo per quanto concerne
l’applicazione della normativa sull’iscrizione anagrafica tra i cittadini di nazionalità italiana e quelli
dell’Unione europea, prevedendo nei confronti di quest’ultimi, la necessità di produrre adeguata
documentazione sia in merito all’attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata, sia in ordine alla
disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari secondo i criteri
minimi fissati dall’art. 29, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- che il successivo comma 4 del medesimo art. 9 del D. Lgs. 30/2007, prevede la possibilità che il
cittadino dell’Unione europea possa dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti a non
gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- che nell’ambito delle rispettive attribuzioni, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti
necessari al perseguimento dell’obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno
riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelli inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei
diritti fondamentali della persona umana;
- che gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo stesso,
compiti e funzioni sia in qualità di rappresentante dell’Amministrazione locale, sia in veste di Ufficiale
di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati;
- che in particolare, il Sindaco, all’interno delle funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge e nei
limiti territoriali di competenza, ove sussista la necessità, può adottare con atto motivato e nel rispetto
dei principi generale dell’ordinamento giuridico, provvedimenti anche di carattere contingibile ed
urgente in materia di igiene e sanità pubblica, di ordine e sicurezza pubblica con l’onere della vigilanza,
in quanto Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza informandone il Prefetto;
- che l’art. 221 del T.U.L.S.S. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 22 aprile
1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità, stabilisce che affinché gli edifici o parte
di essi possano essere abitati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al
Sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l’iscrizione al
catasto dell’immobile e una dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi lo stato di salubrità degli
ambienti abitativi;
 
tutto ciò premesso
 
PRESO ATTO che a seguito dell’allargamento degli Stati facenti parte dell’Unione Europea, e
dell’entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e
soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari all’interno degli stati membri (G.U. n.
72 del 27/3/2007) in vigore dall’11 aprile 2007, occorre dare attuazione a detta normativa, fornendo
adeguate disposizioni in materia di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente del Comune di
_____________________________ ;
 
ATTESO che in conseguenza dell’entrata in vigore della disciplina generale sopra richiamata, nel corso degli ultimi mesi, si è registrato un incremento a livelli esponenziali dei flussi migratori e
conseguentemente delle richieste di iscrizioni nel registro anagrafico della popolazione ;
CONSIDERATO che pari passo alle numerosissime richieste di iscrizioni anagrafiche che vengono
periodicamente presentate, si assiste ad un vero e proprio fenomeno migratorio che in termini oggettivi
e quantitativi, ove non si attuino più specifici controlli e verifiche, potrebbe assurgere a connotati di
vera e propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia dell’igiene e della sanità pubblica nonché
dell’incolumità dell’ordine e della sicurezza nella loro più ampia accezione del termine;
DATO ATTO infatti che accade non di rado, come in sede di verifica da parte degli agenti della Polizia Locale ai fini dell’accertamento dei requisiti previsti per ottenere l’iscrizione anagrafica, che gli stessi agenti si trovino al cospetto di alloggi affetti ad un vistoso stato di degrado incompatibile con il
requisito dell’abitabilità, palesando i medesimi gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti
minimi di salubrità ambientale previste dalla legislazione vigente anche e soprattutto in correità con i
limiti di affollamento, che vengono quasi sistematicamente disattesi con grave pregiudizio alle
condizioni igieniche dell’ambiente abitativo;
DATO ATTO peraltro di come la condizione abitativa sia il termometro che misura il grado di
integrazione di ogni persona nella collettività e di come nell’accezione di abitazione si racchiuda il
significato ben più ampio di ambiente che deve possedere dei requisiti minimi di base ben definiti che
permettono ad ogni individuo di soddisfare i propri bisogni primari tra i quali le condizioni igienico
sanitarie, lo svolgimento di attività lecite senza impedimenti e privazioni, convergendo sul fatto che la
situazione abitativa può essere considerata un aspetto centrale della vita quotidiana di ciascun
individuo;
RITENUTO, ove vengano meno i presupposti sopra enunciati, che detta carenza, possa determinare
una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo e dei
suoi familiari, e che laddove se ne riscontri la necessità e l’urgenza per garantirne il suo esercizio,
occorra intervenire in forza del potere-dovere riconosciuto in capo al Sindaco quale Autorità Locale
Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza nei limiti delle funzioni affidategli dalla legge;
RICONOSCIUTO pertanto indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, dover disporre
l’attuazione di adeguate misure a carattere preventivo atte ad accertare la sussistenza delle condizioni
igienico sanitarie minime poste a garanzia della salubrità e dell’abitabilità degli alloggi, nei
procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica da porsi in essere contestualmente al
sopralluogo di verifica dei requisiti per la registrazione all’anagrafe della popolazione in applicazione
del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
DATO ATTO per contro, come la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto
soggettivo del cittadino, in linea generale non debba apparire vincolata da alcuna condizione (Circ.
Ministero dell’Interno 29.05.1995, n. 8) al di fuori di quelle espressamente previste per legge, e che
quindi gli esiti della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti di
salubrità ambientale dell’alloggio, si pone non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa
iscrizione, bensì quale distinto e autonomo atto di accertamento da cui può scaturire un diverso
procedimento amministrativo, finalizzato finanche all’interdizione dell’utilizzabilità dell’alloggio
indicato quale dimora abituale;
CONSIDERATO che, in forza di quanto stabilito dall’art. 54 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 267/2000, al
Sindaco, quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, compete la vigilanza su tutto quanto possa
interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto;
 
VISTA la necessità di provvedere in merito con il carattere dell’urgenza, attesa la portata del fenomeno
relativo all’incremento delle iscrizioni anagrafiche e quello collegato e diffuso di ordine igienico
sanitario, che attiene ad esigenze contingibili ed inderogabili al fine di impedirne una sua incontrollabile espansione a tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica;
VISTO l’art. 43 1° e 2° comma del Codice Civile;
VISTA la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
VISTO il D.P.R 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento di attuazione Legge n. 1228/54)
VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
VISTO il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286);
VISTO il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri” ;
VISTE le Circolari del Ministero dell’Interno n. 19 del 06 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007;
VISTA Circolare del Ministero della Salute prot. n. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;
VISTI gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTI gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali);
VISTO l’art. 12 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994,
n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità;
VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;
questo Consiglio Comunale delibera
 
in applicazione della disciplina legislativa generale che regola l’iscrizione anagrafica nel registro della
popolazione residente e delle norme di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dello
Stato Italiano,
di impegnare il Sindaco del Comune di _______________________ ad emanare
una pubblica ordinanza che stabilisca:
1) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO:
al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune di ____________________ si
applica la normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al D.P.R 30 maggio 1989,
n. 223;
2) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL’UNIONE AVENTE UN
AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D.
LGS. 06 FEBBRAIO 2007, N. 30:
Il cittadino dell’Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre
mesi è tenuto ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente.
Nei confronti del cittadino dell’Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico.
Al momento della richiesta d’iscrizione viene rilasciata all’interessato una attestazione, contenente il
nome, il cognome, l’indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione
dell’istanza d’iscrizione.
Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al punto 1, per l’iscrizione
anagrafica il cittadino dell’Unione deve produrre la seguente documentazione:
- nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante
l’attività lavorativa subordinata o autonoma esercitata. A tal fine sono ritenuti documenti idonei a titolo
esemplificativo atti a dimostrare la qualità di lavoratore subordinato l’ultima busta paga ovvero
alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la
comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l’impiego) o la ricevuta di denuncia all’INPS del
rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all’I.N.P.S. dello stesso. I cittadini della
Romania e della Bulgaria, dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per
l’Immigrazione nei settori diversi da quello agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di
assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale;
detto nulla osta non sarà necessario per coloro che alla data del 1 gennaio 2007 già soggiornavano
regolarmente sul territorio nazionale; in caso di lavoratore autonomo, sarà sufficiente il certificato
d’iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l’attestazione di attribuzione di partita IVA da parte
delle Agenzie delle Entrate; mentre per quanto riguarda l’esercizio di libere professioni sarà necessaria
la dimostrazione dell’iscrizione all’albo del relativo ordine professionale;
- il cittadino dell’Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un’attività lavorativa o di
studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti
al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità può essere dichiarata anche sotto forma di dichiarazione dall’interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. In tale circostanza tuttavia, preventivamente all’iscrizione anagrafica, dovrà essere attivata da parte degli uffici comunali, adeguata attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato in particolar modo in merito
all’individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche; Per
la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno
sociale, consistente per l’anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente
per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o
due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 286/98);
 
Tabella esemplificativa
Limite di reddito Numero componenti
€ 5.061,68 Solo richiedente o Richiedente + un familiare
€ 10.123,36 Richiedente + due familiari o Richiedente + tre familiari
€ 15.185,04 Richiedente + quattro familiari e oltre
In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il
cittadino dell’Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una assicurazione
sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio
nazionale che copra le spese sanitarie;
- nel caso in cui il soggiorno e la conseguente richiesta d’iscrizione anagrafica per motivi di istruzione o di formazione professionale l’interessato deve produrre la documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente;
- all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai punti di cui sopra, seguirà l’iscrizione
anagrafica – subordinata tuttavia oltre che alla verifica dei richiamati requisiti, anche all’accertamento
della dimora abituale – in merito alla quale verrà consegnato all’interessato il relativo certificato
d’iscrizione. Quest’ultimo dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato
prodotto (art. 9 del D. Lgs. 30/2007). Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda
individuale d’iscrizione anagrafica dell’interessato. Con riguardo ai cittadini dell’Unione attualmente in
possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della
popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso nei loro confronti non sussiste l’obbligo di
presentare la documentazione sopra indicata;
ai fini della conservazione del diritto di soggiorno da parte dei cittadini dell’Unione, si applica il
disposto dell’art. 7/3° comma del D. Lgs. 30/2007;
 
3) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL’UNIONE,
AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E
9 DEL D. LGS. 30/2007;
I familiari del cittadino dell’Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell’art. 2, punto 2, del D. Lgs. n
30/2007 sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del
coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
I cittadini dell’Unione in questione devono presentare, per l’iscrizione anagrafica, un documento
d’identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a
carico. L’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione. La qualità
di vivenza a carico può essere attestata dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui
all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 il cui contenuto dovrà successivamente essere accertato da parte degli
uffici comunali mediante successivi appositi controlli e verifiche.
4) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILARE DEL CITTADINO DELL’UNIONE, NON
AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E
10 DEL D. LGS. N. 30/2007.
Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell’Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato
membro è la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”.
Essendo l’iscrizione anagrafica dello straniero – nel quadro normativo attuale - subordinata alla
regolarità del soggiorno (art. 6, c. 7, d. leg.vo n. 286/1998), per questa categoria di soggetti l’iscrizione
anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità;
ai fini della conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell’Unione, si applica il
disposto di cui agli articoli 11 e 12 del D. lgs. n. 30/2007;
5) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO)
Nell’ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino
straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale
dell’anagrafe della popolazione, gli interessati ai sensi del D. Lgs. 268/98, dovranno presentare la
seguente documentazione:
- carta di soggiorno in corso di validità ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo della stessa
inoltrata alla Questura di competenza qualora già scaduta;
- nel caso della carta di soggiorno scaduta ed in corso di rinnovo, analogamente a quanto previsto per i
cittadini dell’Unione, il cittadino straniero deve comunque dimostrare di disporre di idonea
sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al
livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- passaporto valido con regolare visto d’ingresso;
- dell’avvenuta iscrizione anagrafica deve essere data debita comunicazione alla Questura di competenza; e che la medesima ordinanza disponga che in aggiunta alle norme di applicazione della normativa generale che concerne l’iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente così come sopra esposte, venga stabilito quanto segue:
- in attuazione del disposto di cui all’art. 3 della Legge 24.12.1954, n. 1228, che siano confermate e
mantenute in capo al Sindaco le funzioni di Ufficiale di Anagrafe, con facoltà di delega secondo termini e modalità previste dall’art. 2 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
 
- che ai sensi del disposto di cui agli articoli 20 e 24 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, all’interno del
registro generale della popolazione residente di ________________________, venga adeguatamente
aggiornata e potenziata l’efficienza del già operativo registro composto dalle schede individuali degli
stranieri iscritti, dove sono comunque indicate la cittadinanza, la data di scadenza del permesso di
soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno ovvero ogni variazione e utile informazione ad
essa relativa;
- che contestualmente all’accertamento della dimora abituale eseguito ai fini dell’iscrizione anagrafica
nel registro della popolazione residente di ___________________da parte di chiunque ne presenti
richiesta, venga attuata con finalità preventive atte alla salvaguardia dell’igiene pubblica e della
salubrità ambientale a tutela degli interessati, un’attività di verifica volta ad accertare il persistere dei
requisiti igienico sanitari dell’alloggio indicato per l’uso abitativo, attivando qualora necessario, gli
opportuni controlli da parte degli organi tecnici competenti finalizzati ad accertarne la fruibilità a tale
uso;
- che nell’ipotesi di richiesta d’iscrizione anagrafica da parte di soggetti nei confronti dei quali, per
notizie ed informazioni direttamente acquisite ovvero per atti emessi e/o provvedimenti
precedentemente adottati da parte dell’Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, venga accertato
nei confronti dei medesimi un presunto status di pericolosità sociale tale da porre a rischio il
mantenimento e la salvaguardia dell’ordine e la sicurezza pubblica, preventivamente alla sua iscrizione
anagrafica, ne venga data debita informazione alla Prefettura ed alla Questura di competenza;
- di istituire al fine di quanto stabilito al punto precedente, un’apposita commissione interna, costituita
dall’ufficiale d’Anagrafe, da un funzionario dell’Ufficio demografico e da un appartenente la Polizia
Locale, con il compito di esaminare le singole richieste e ove ne sussistano i motivi, stabilire la
necessità di inoltrare l’informativa preventiva al Prefetto ed al Questore di competenza.
 
 
 
Firma
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
 
 
Luogo e data ________________________________________
 
 
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